Commenti UMNCV alla relazione FNOVI

Osservazioni e commenti alla relazione del Presidente FNOVI 20 APRILE 2008


Fonte: UMNCV (www.umncv.it) del: 21 05 2008

La Unione Medicina Non Convenzionale Veterinaria – UMNCV ha letto con molto interesse la relazione del Presidente della FNOVI Penocchio trovando diversi punti di consenso e di approvazione su quanto espresso.

Tuttavia alcuni punti sono di necessario approfondimento e vogliono sollecitare l’attenzione del Presidente e del Comitato Centrale tutto sulle Medicine Non Convenzionali (MNC) applicate in Medicina Veterinaria.

Ecco i punti individuati:

  • In tutta la relazione è netta l’assenza di qualsiasi accenno allo specifico settore delle MNC le quali, per le loro peculiarità sono discipline mediche in sé complete e questo connatura in esse la trasversalità della loro applicazione agli argomenti evidenziati.
  • L’esordio della relazione riguarda i collegamenti che la FNOVI ha inteso condurre con la FVE la quale, ricordiamo, è un’associazione europea che conta 4 principali gruppi, Practitioners (UEVP), Hygienists (UEVH), Veterinary State Officers (EASVO) and Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI), ma nessun altro organismo istituzionale quale la FNOVI; questo rende poco chiari i vantaggi di un simile collegamento, semmai già condotto efficacemente da altri soggetti (ANMVI); peraltro vogliamo anche ricordare che in Italia, grazie ai pronunciamenti della FNOVI, alla costante opera scientifica e culturale delle Società del settore ed all’attenzione del legislatore, abbiamo la situazione più strutturata ed ordinata in materia di MNC rispetto ad altri Paesi, tanto da risultare all’estero come modello fruibile di attuazione per la formazione, l’aggiornamento e la pratica clinica.
  • Indubbiamente la UMNCV è d’accordo sull’utilità e le funzioni degli Ordini, però sottolinea che all’interno degli stessi è importante considerare tutte le rappresentanze veterinarie, comprese quelle che fanno capo alle MNC. La mancanza di attenzione e di interesse verso lo specifico settore delle MNC contribuisce a creare confusione non solo all’interno della categoria, ma concorre a delegittimare la figura e l’operato, sempre in scienza e coscienza, dei medici veterinari esperti in queste discipline a favore di millantatori e di non laureati che intendono tali medicine come mere tecniche applicabili senza alcun preciso requisito.
  • La tanto vituperata legge 248/2006 (cosiddetta legge Bersani, Decreto – Legge n. 223/06, Convertito dalla Legge n. 248/06) in realtà più che un blitz ha assunto le caratteristiche della modernizzazione e della necessità di una più specifica comunicazione, non solo necessariamente a fini pubblicitari, ma di informazione specialistica; con una nota ministeriale del 22 Ottobre 2007, la Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie del Ministero della Salute ricorda che “la nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della normativa richiamata è demandata agli Ordini e Collegi professionali cui compete, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dei rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell’interesse dell’utenza”. Tutto ciò pone la valutazione della legge in un’ottica ben diversa ed indica chiaramente il ruolo degli Ordini Provinciali di vigilanza sull’esplicitazione dell’attività professionale specifica.
  • Nella Consulta delle Professioni Sanitarie è individuabile un ulteriore ambito in cui armonizzare e autoregolamentare il settore delle MNC e dei relativi esperti, considerando quanto esse siano importanti per la salute pubblica e quale sia l’esperienza delle tre Federazioni maturate nello specifico dibattito, anche per meglio affrontare i dibattimenti in sede parlamentare sulla regolamentazione delle stesse; a questo proposito mettiamo in risalto che sono stati già presentati quattro progetti di legge alle Camere (Atto Senato n. 45 – 29 Aprile 2008 – “Disciplina delle Terapie Non Convenzionali ed Istituzione dei Registri degli Operatori delle Medicine Non Convenzionali”; Atto Senato n. 57 – 29 Aprile 2008 – “Erboristi – Piante Officinali”; Atto Camera n. 920 – 8 Maggio 2008 – “Disciplina delle Medicine e delle Pratiche Non Convenzionali”; Atto Senato n. 481 – 12 Maggio 2008 – “Disciplina delle Medicine Non Convenzionali).
  • Nell’elencazione di argomenti di sicuro interesse per l’aggiornamento professionale nell’ambito dei nuovi programmi ECM, molti dei quali mirano al miglioramento degli interventi sanitari, all’acquisizione e sviluppo di conoscenze scientifiche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie degli animali, allo sviluppo delle abilità pratiche nelle discipline cliniche, allo sviluppo del management gestionale dell’allevamento degli animali, all’approfondimento nel settore delle scienze comportamentali, nell’ambito della sicurezza alimentare eventi mirati alla valutazione dei residui e contaminanti nei prodotti destinati all’alimentazione umana è evidente che tutti questi argomenti trovano nelle MNC un valido potenziamento e per alcuni di questi argomenti esse risultano essere addirittura imprescindibili.
  • Il capitolo sulla Sanità Pubblica Veterinaria impone un’attenta riflessione anche all’introduzione delle MNC e dei relativi esperti in questo ambito, per far fronte alle indicazioni derivanti dal Regolamento CE 834/2007 sulla zootecnia biologica, tenendo presente che il ricorso alle MNC risulta essere elettivo per gli animali adibiti all’allevamento biologico in quanto i trattamenti con queste discipline permettono di effettuare interventi terapeutici e profilattici senza essere dannosi per gli stessi ed evitano la presenza di residui nei prodotti alimentari di origine animale salvaguardando la salute e le scelte di qualità del consumatore. Peraltro recentemente diverse istituzioni della sanità pubblica veterinaria hanno mostrato interesse ed attenzione per le MNC.
  • La Veterinaria convenzionata trova un importante risvolto anche nell’attuazione di piani e programmi che prevedono l’impiego clinico delle MNC, così come già avviene in Toscana (Delibera n. 49 – 28/01/2008) per i medici di umana e per i farmacisti. E’ pensabile un’analoga posizione per i veterinari esperti di MNC nel radicare le attività delle MNC in tutte le aziende sanitarie e nei presidi del SSN offrendo agli utenti un punto unitario e visibile per le prestazioni di MNC.
  • Il Decreto Legislativo 193 del 6 Aprile 2006 si occupa della normativa sui farmaci veterinari attuando la direttiva comunitaria 2004/28/CE, e la sua applicazione si estende a tutti i medicinali veterinari, anche ai medicinali veterinari omeopatici: la legge così sancisce la piena dignità quale presidio terapeutico al farmaco omeopatico veterinario regolamentandolo per la cura degli animali, in accordo con le normative CE sul farmaco e sull’allevamento biologico. Nel decreto vengono fissati alcuni importanti indicazioni nell’uso appropriato dei farmaci per animali: innanzitutto che essi siano provvisti di AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), la possibilità di autorizzare medicinali che siano stati già preventivamente autorizzati in altro stato membro dell’Unione, il divieto di somministrare agli animali medicinali non autorizzati. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti a cui vengono somministrate sostanze farmacologicamente attive, sono previsti anche peculiari tempi di sospensione. E’ significativo che per i medicinali omeopatici, che pure svolgono azione terapeutica, il tempo di sospensione è ridotto a zero, con conseguente impatto ambientale praticamente nullo. Ciò appare consono con il Regolamento CE 834/2007 (che riprende ed integra le specifiche Direttive Comunitarie relative alla zootecnia biologica: Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91, Regolamento CE 1804/99) che prevede l’impiego delle MNC sia a scopi terapeutici, sia a scopi profilattici, così da garantire le scelte e la salute dei consumatori. Tutto il capo II del Decreto è dedicato alle disposizioni speciali relativi ai medicinali omeopatici. Anche essi devono essere provvisti di specifica AIC, le confezioni devono essere conformi e riportare tutte le indicazioni necessarie al loro impiego: denominazione scientifica, grado di diluizione, modo e via di somministrazione, data di scadenza, forma farmaceutica, specie animale di destinazione, avvertenze speciali se richieste, numeri del lotto e della registrazione. L’articolo 23 è chiaro nel definire il ruolo del medico veterinario: ove la scelta terapeutica è indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalità dell’uso in deroga di cui agli articoli 10 (animali non destinati alla produzione di alimenti) e 11 (animali destinati alla produzione di alimenti), sotto la responsabilità di un medico veterinario, con ricetta in copia unica non ripetibile. Questo è in linea con quanto dichiarato dalla FNOVI sia nel documento “Linee Guida in Medicina Veterinaria Non Convenzionale” (protocollo N. 909/2003/F/Iaa) sia durante la riunione del 24 Settembre 2005 durante la quale è stato stabilito che le MNC in Veterinaria vanno considerate a tutti gli effetti ‘atto medico veterinario’ e pertanto di sola pertinenza del medico veterinario. L’inquadramento della terapia omeopatica in tale contesto di atto medico con piena responsabilità del prescrittore e la ricetta non ripetibile sottolineano l’esigenza che la terapia venga sempre impostata in un adeguato contesto clinico, e scoraggia un uso superficiale di tali medicinali. Tuttavia i prodotti di cui si parla sono le rarissime specialità (complessi) destinate espressamente all’uso veterinario. Quello che accade in realtà è che tutti i veterinari esperti omeopati usano i rimedi unitari i quali, relegati nell’ambito dell’uso improprio perchè non registrati per l’impiego specifico, sono assolutamente indispensabili alla corretta conduzione di una terapia omeopatica. L’articolo 64 dello stesso decreto impone che i medicinali omeopatici veterinari siano contraddistinti dall’indicazione: medicinale omeopatico ad uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate: è la regola europea per tutti gli omeopatici, tutela dall’autoprescrizione e si adatta alla natura non univoca della prescrizione omeopatica. Peraltro l’argomento andrebbe esteso anche agli altri prodotti e rimedi delle MNC, quali le sostanze fitoterapiche, i medicamenti della fitoterapia cinese, e così via. La W.H.O. ha avviato un ‘Drug Monitoring Programme’ a cui partecipano 60 paesi, Italia compresa, i cui fini sono quelli di fornire le linee guide per un uso appropriato dei medicinali non convenzionali, di attivare un sistema di sorveglianza per la sicurezza dei prodotti, di introdurre un monitoraggio costante degli stessi. Il Parlamento Europeo ha espresso la necessità di regolamentare anche il settore dei medicinali non convenzionali sulla base della garanzia per la libertà di scelta terapeutica, purché siano prese tutte le precauzioni per assicurare la qualità degli stessi prodotti (Direttiva CE 92/74).
  • Vogliamo attestare il nostro più sentito ringraziamento a quanti hanno lavorato per “Il Progresso Veterinario”, soprattutto al suo ultimo direttore, il Dr. Giovanni Comino, che ha sempre mostrato lungimiranza e grande apertura nei confronti degli argomenti attinenti alle MNC, dando voce, in tempi di ostracismo verso le stesse, ai medici veterinari non convenzionali. Auspichiamo che anche “Trenta Giorni” voglia proseguire nella scia indicata dal predecessore, continuando a mantenere un filo diretto tra le società di MNC e la categoria, proprio sulla base di quanto affermato circa l’indicazione del nuovo periodico che “riflette l’indirizzo di autogoverno della professione” e configurandosi come “il giornale di Ordini, FNOVI, ENPAV” al cui interno ampia è la rappresentanza dei veterinari esperti in MNC.
  • Concordiamo anche sui percorsi di qualità là dove essi non diventino un insormontabile ostacolo o pastoia a utilizzo di pochi ed a danno dei molti, visto la variegatura della nostra categoria in termini di strutture e percorsi professionali. “La FNOVI è attenta alle dinamiche di crescita della categoria”, e per questo vogliamo ricordare che negli ultimi dieci anni di molto sono aumentate le richieste di prestazioni mediche non convenzionali e molto è cresciuto il numero dei medici veterinari interessati alle MNC, sia come possibilità di integrarle nella loro pratica clinica attraverso la consulenza con esperti, sia come percorso formativo per diventare esperti. Da qui la necessità di regolamentare il settore in linea con il prefigurarsi di “un apparato di valutazione capace di verificare le qualità di un percorso rispetto ai requisiti minimi fissati”. Considerare le MNC come un’importante potenzialità insita nella categoria è contribuire alla “promozione di una cultura di qualità al nostro interno”.
  • “Siamo rappresentanti di una professione che ha ruolo decisivo nella salute dell’uomo e degli animali” e poiché la Medicina è una sola, ma costituita da diverse discipline le quali, integrandosi tra loro, assicurano il benessere degli animali, promuovono la condizione di salute dei pazienti, potenziano l’atto medico nel pieno rispetto del pluralismo scientifico e della libertà di scelta terapeutica, tale rappresentanza non può non considerare pienamente il ruolo svolto dalle MNC. “La professione intellettuale è per sua natura fondata sul sapere e sulla conoscenza, non può essere anonima, ed è erogata in una logica competitiva del mercato che prevede una componente fiduciaria che fonda su una base etica” in cui il pluralismo delle teorie e delle concezioni metafisiche è non solo importante per la metodologia, ma è anche una parte importante di una visione umanitaria. Solo questo è il giusto presupposto per “creare una corrente di pensiero che vada a tutelare gli interessi del nostro mondo. In questo contesto la FNOVI si muove con energia in tutte le situazioni dove la professione è da tutelare o da rappresentare”. Le società di MNC del settore veterinario facenti capo alla UMNCV si riconoscono pienamente in questa rappresentanza ed auspicano fortemente che alle giuste parole seguano i fatti.

 

La Unione Medicina Non Convenzionale Veterinaria – UMNCV si rende disponibile per lavorare a questi importanti obiettivi, validi per tutta la nostra categoria, sia sulla base della cultura e dell’esperienza maturata dalle società culturali che la compongono, sia sulla base della rappresentatività che esse esprimono.

Bologna, 21 Maggio 2008

Dr. A. Brancalion – Dr. F. Longo – Dr.ssa B. Rigamonti
(Delegati U.M.N.C.V.)