Definire un ambito terapeutico, una competenza professionale o un atto sanitario con termini impropri non è una semplice imprecisione: è una distorsione che rischia di influenzare profondamente la percezione pubblica e il rapporto di fiducia tra paziente e professionista. È una questione di linguaggio, competenza e rispetto.
Attribuire al Farmacista l’esercizio di «un’Omeopatia da banco» è scorretto.
È in questa prospettiva che risulta necessario intervenire, dato che si assiste sempre più frequentemente a narrazioni semplificanti che rischiano di compromettere la corretta percezione del ruolo del Farmacista, in particolare nell’ambito della consulenza omeopatica. Alcune affermazioni di recente diffuse, anche purtroppo da professionisti della salute, tenderebbero a ridurre il Farmacista a un mero dispensatore di prodotti «da banco», insinuando al contempo che il ricorso al suo consiglio sia indice di scarsa consapevolezza da parte del paziente. Si tratta di una visione non solo riduttiva, ma tecnicamente errata.
Non possiamo stare a guardare l’avanzare di una narrazione che mette in scena una semplicistica rappresentazione di sciocchezze/banalità e interventi irrisori, che certo non possono reggere né sul piano normativo né su quello etico.
Analogamente attribuire al Farmacista l’esercizio di «un’Omeopatia da banco» non è solo sbagliato: è riduttivo. E ciò che è ridotto nel linguaggio, spesso lo diventa anche nella percezione. Restituire precisione alle parole significa restituire dignità alle professioni e qualità alla relazione di cura.
LA DISTINZIONE NORMATIVA: SOP NON SIGNIFICA «DA BANCO»
Un primo punto fermo riguarda la classificazione dei medicinali[1]. È fondamentale distinguere tra farmaci OTC (Over The Counter) e farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione). I farmaci OTC possono essere liberamente accessibili al pubblico: sono esposti sugli scaffali, pubblicizzati e talvolta venduti anche al di fuori della farmacia/parafarmacia, come nella grande distribuzione organizzata (art. 115 e seguenti del D.Lgs. 219/2006). Sono i medicinali «da banco» che sottostanno alle percezioni del linguaggio comune, dove l’espressione «da banco» evoca immediatezza, accessibilità, assenza di mediazione.
Diverso è il caso dei medicinali SOP, categoria nella quale rientrano generalmente i medicinali omeopatici, salvo quelli soggetti a prescrizione medica. Per legge, questi medicinali non sono liberamente accessibili: la loro dispensazione richiede obbligatoriamente l’intervento del Farmacista (Regio Decreto 1706/1938 e successive integrazioni). Parlare, quindi, di Omeopatia «da banco» rappresenta un errore tecnico e normativo. Il medicinale omeopatico è, più propriamente, un medicinale «da consiglio», che implica una mediazione professionale qualificata. Non si tratta di una sfumatura o di una distinzione solo terminologica, ma di una differenza sostanziale, che richiama la responsabilità di chi consiglia – e non solo di chi prescrive – orientando la scelta e garantendo la tutela del paziente. Il Farmacista è chiamato a valutare la richiesta del paziente, fornire indicazioni appropriate sull’uso del medicinale, riconoscere eventuali situazioni che richiedano invio al Medico e il suo ruolo è parte integrante del percorso assistenziale.
IL CONSIGLIO COME ATTO SANITARIO
C’è un equivoco di fondo che merita di essere chiarito: la consulenza del Farmacista non è una scorciatoia, né un surrogato della visita medica. È un atto sanitario autonomo, con una propria dignità e specificità. Ridurre la consulenza del Farmacista a una funzione commerciale significa fraintendere il cuore stesso della professione. Il consiglio farmaceutico è un atto sanitario che implica coscienza, giudizio clinico e capacità di orientamento e si fonda su competenze scientifiche, aggiornamento continuo e responsabilità professionale.
In ambito omeopatico, questo aspetto è ancora più evidente. La scelta del rimedio non è standardizzabile, ma richiede un’analisi individuale, una conoscenza approfondita della Materia Medica, anni di studio e una capacità interpretativa delle esigenze dell’utente nella sua individualità, che si sia affinata nel tempo. Non sorprende, allora, che molti Farmacisti dedichino anni di studio a questa disciplina, sviluppando competenze che vanno ben oltre la semplice dispensazione.
Quando un Farmacista esperto in Omeopatia altamente qualificato consiglia un rimedio, non sta «vendendo un prodotto», né applicando nozioni superficiali acquisite in brevi corsi. Al contrario, questi sta esercitando una competenza costruita nel tempo, con l’obiettivo di orientare il paziente in modo appropriato e sicuro, come previsto dalla legge.
Il medicinale omeopatico richiede competenza. E il Farmacista Esperto in Omeopatia, purché legittimato da formazione adeguata, è il professionista deputato a garantire che tale competenza venga applicata con serietà, rigore e rispetto per la persona che entra in farmacia/parafarmacia per il consiglio.
Dr.ssa Cecilia Gabrielli
[1] Il Decreto Legislativo 219/2006, che recepisce la direttiva 2001/83/CE, costituisce il principale riferimento normativo in materia di classificazione dei medicinali per uso umano.
Articolo pubblicato su FIAMO A.P.S. – Federazione Italiana Associazioni e Medici https://www.fiamo.it/omeopatia-non-chiamatela-da-banco-la-consulenza-del-farmacista-un-atto-sanitario/